Il compenso del pre-commissario

La sentenza in commento torna sulla questione riguardante il compenso da attribuire al Commissario giudiziale nominato dal Tribunale nella fase cd “prenotativa”, laddove il debitore ha richiesto al Tribunale la concessione del termine per depositare una domanda di concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il Tribunale campano, in assenza di una precisa disposizione normativa in materia, opta per l’applicabilità delle tariffe previste per gli “ausiliari del giudice”, sussumendo sotto tale fattispecie anche la figura del commissario giudiziale.
La soluzione prescelta dal giudice di merito contrasta con un precedente risolto dalla Suprema Corte di Cassazione in maniera diversa (Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2011, in Crisi d’Impresa e Fallimento) , laddove il giudice delle leggi aveva escluso la natura di ausiliario, consentendo l’applicabilità dell’art. 5 D.M. 30/2012, in analogia ai criteri relative alle tariffe applicabili ai curatori fallimentari e ai commissari giudiziali nel concordato preventivo (si veda a tal proposito i Quaderni del CNDCEC “Il Commissario giudiziale nella fase prenotativa della procedura di concordato preventivo”, sul sito del CNDCEC).

Avv. Emanuele Mattei

Trib. Benevento Sez. II