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Su istanza del richiedente l’ammissione alla procedura di concordato “in bianco” ex art. 161, comma 6, l.fall., il Tribunale di Bologna sospendeva l’esecuzione di tutti i contratti bancari in essere tra la società e gli istituti di credito contenenti il c.d. patto di elisione sul “castelletto”, con particolare riferimento alla clausola o patto di compensazione in essi prevista. Proposta istanza di revoca della sospensione, con il decreto in esame, il Tribunale di Bologna confermava la sospensione disattendendo le eccezioni di: (i) inammissibilità dell’istanza ex art. 169bis l.fall. per asserita assenza del piano e della proposta concordataria, nonché per asserita genericità dell’istanza stessa; (ii) inapplicabilità del provvedimento di sospensione alle cessioni di credito antecedenti alla presentazione della domanda di concordato e, (iii) inapplicabilità della predetta istanza ai contratti bancari contenenti la clausola di compensazione.
Secondo il Tribunale Bolognese, quindi, rientrano nel novero dei contratti pendenti ex art. 169bis l.fall. i contratti bancari qualificati dalla dottrina quali contratti innominati misti e caratterizzati dall’anticipazione di denaro e dall’obbligo della banca di incassare i crediti presso terzi, per poi eventualmente consentire la compensazione di partite contrapposte.

Avv. Emanuele Mattei

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